Origine ed Evoluzione


Il “Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze” trae origine dall’art. 15 della legge 20 febbraio 1958 n. 55 (tale legge autorizza alcune aziende bancarie che avevano a suo tempo presentato domanda di esonero dall’iscrizione al FPLD gestito dall’INPS - Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Cassa di risparmio delle province lombarde, Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, Cassa di risparmio di Torino, Cassa di risparmio di Firenze, Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di risparmio di Asti - a costituire enti previdenziali autonomi nella forma giuridica di Fondazioni; tali forme, sinteticamente definite Fondi di Previdenza Esonerati, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del Lavoro, con bilancio separato rispetto alle Aziende che restano però solidalmente responsabile delle obbligazioni dei Fondi stessi) che portò la Cassa e le OO.SS allora costituite in azienda (Fabi, Fidac/Cgil, Fib/Cisl, Federdirigenti) a stipulare, nel 1959, un accordo che ne definiva lo Statuto e le prestazioni, prevedendo la fusione delle due preesistenti  “Casse Pensioni” istituite dalla Cassa di Risparmio di Firenze il 1/1/1919. Il successivo D.P.R. 14.2.1963 n. 439 autorizza il Fondo ad operare e ne dispone l’ inquadramento tra le forme previdenziali c.d. “esonerate” rispetto al regime generale obbligatorio: con tale intervento si definivano le forme previdenziali del comparto bancario che gestivano la pensione obbligatoria al posto dell’Inps.
La funzione del Fondo è stata quindi, per alcuni decenni, quella di erogare ai propri iscritti una  pensione commisurata al 77,50% dell'ultimo stipendio, con una contribuzione a carico del lavoratore ed a favore del Fondo inizialmente del 4% della retribuzione, aumentata poi al 5% e infine al 7,15% nel 1985 (un successivo accordo sindacale ha peraltro previsto che l'aumento del 2,15% rimanesse a carico della Cassa il cui contributo ordinario era pari al 14,75%).
Nel 1990 ebbe termine l’esperienza dei regimi bancari esonerativi dell’Inps. Infatti, in attuazione della Legge n. 218/90, il D.Lgs. 20.11.1990 n. 357 dispose il passaggio dei dipendenti e dei pensionati della Cassa di risparmio di Firenze nell’assicurazione generale obbligatoria (A.G.O) gestita dall’Inps, mediante l’iscrizione degli stessi ad una gestione speciale a decorrere dal 1.1.1991, con specifiche caratteristiche di garanzia, durata ed erogazione, trasformando di fatto il Fondo da sostitutivo ad integrativo dell’A.G.O. Stessa sorte toccò a tutti gli iscritti e pensionati degli altri 7 regimi esonerativi sopra indicati e ai due regimi esclusivi del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
I titolari di pensione al 31/12/1990 vennero dunque iscritti alla Gestione Speciale ma l'Inps si accollò l'onere di pagare le pensioni in essere alla data del 30/7/1990 per una quota pari al 90% di ciascun trattamento di pensione. Per i pensionamenti successivi a tale data l'Inps si accollò la sola pensione di sua competenza.
Il decreto prevedeva che la Gestione Speciale presso l'Inps dovesse essere complessivamente in equilibrio e poneva a carico delle Aziende promotrici dei Fondi ex-esonerati e dei Fondi ex-esclusivi, ma non dei Fondi stessi, l’onere di garantire questo equilibrio nei 20 anni successivi all'emanazione del decreto.
In base al bilancio attuariale redatto nel 1991, venne concordata, fra CR Firenze e OO.SS., la sospensione a tempo indeterminato dei contributi - a carico della Cassa e dei lavoratori - a favore del Fondo, ritenuto in grado di far fronte ai propri impegni con i soli rendimenti del cospicuo patrimonio.
Il nuovo assetto normativo trasformò il Fondo in “gruppo chiuso”, nel senso che non poteva più aderirvi il personale assunto da Banca CR Firenze dopo il 31/12/1990.