FAQ Ordinarie
Quali sono i documenti da consegnare per usufruire dell’integrazione del Fondo ?
L'iscritto, una volta presentata domanda di pensione A.G.O., dovrà scaricare la modulistica presente sul sito nell'apposita sezione, compilarla allegando la documentazione richiesta ed inviarla all'indirizzo riportato sulla domanda di integrazione. Si ricorda l'importanza di allegare alla domanda il modello TE08 e l'estratto conto previdenziale.
Quali sono le regole per determinare l’integrazione ?
Come previsto dal nuovo Statuto approvato dagli iscritti mediante referendum nel 2011 ed in linea con quanto in atto per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1994, la pensione liquidata dal Fondo integra il trattamento Inps fino a raggiungere complessivamente le percentuali di seguito indicate:
- l’85% dell’ultima retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello (ex funzionari di grado 4°) del CCNL Credito;
- l’82% dell’ultima retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello (ex F4) ma inferiore a quella prevista per la categoria dei dirigenti nominati tali prima del 2001;
- il 78% dell’ultima retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei dirigenti ante 2001.
In caso di morte di un iscritto in servizio o di un pensionato diretto, viene riconosciuta una pensione indiretta o di reversibilità, secondo i requisiti stabiliti nel corrispondente regime obbligatorio.
La pensione del Fondo è calcolata sull'ultimo stipendio da cui sono generalmente escluse le voci di retribuzione variabile come gratifiche, lavoro straordinario, diarie, etc.
Le prestazioni del Fondo sono calcolate su un massimo di 35 anni di anzianità contributiva (l’Inps prevede una massima anzianità di 40 anni). Ovviamente la misura dell’integrazione del Fondo varia in base all’entità della prestazione Inps; tendenzialmente l’integrazione è più bassa per chi fruisce di una pensione obbligatoria calcolata col sistema “retributivo” ovvero ha più di 35 anni di iscrizione al Fondo, mentre è più alta per chi ha subito gli effetti della riforma del 1995 ed ha una pensione obbligatoria calcolata col sistema “misto”.
Cosa si intende per perequazione ? L’attuale sistema, in vigore dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2018 prevede, fermo restando la piena indicizzazione all’inflazione degli assegni sino a 3 volte il minimo, una rivalutazione al 95% per i trattamenti tra 3 e 4 volte il minimo INPS, al 75% tra 4 e 5 volte, al 50% tra 5 e 6 volte e al 45% per gli assegni oltre le sei volte il minimo. Questo meccanismo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 483 della legge 147/2013 dopo il blocco biennale dell’indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo inps disposto dalla Riforma Fornero nel biennio 2012-2013.
La perequazione automatica è un aumento applicato annualmente dall'Inps a tutte le pensioni, sia private che del settore pubblico, per adeguarne l'importo agli aumenti del costo della vita (inflazione). Il valore assunto come riferimento è l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il meccanismo è disciplinato dal d.lgs 503 del 1992.
Normativa vigente:
Cosa si intende per pensione ai superstiti ?
E’ la pensione che viene liquidata ai superstiti del lavoratore deceduto in servizio (pensione indiretta) o titolare di pensione diretta (pensione di reversibilità).
I superstiti sono gli aventi diritto alla pensione del defunto; nell’ordine: il coniuge e i figli, in assenza di questi i genitori, in assenza anche di questi i fratelli e le sorelle.
Il diritto alla prestazione si trasmette “iure proprio” e non “iure successionis”; questo significa che il diritto sorge indipendentemente dalle sorti della qualifica di erede, anche nel caso di un’eventuale rinuncia alla successione.
La pensione ai superstiti spetta sempre al coniuge (anche se è separato legalmente in modo consensuale) mentre al coniuge legalmente separato con addebito o divorziato spetta solo a particolari condizioni. Ai figli spetta sempre se sono minorenni: se maggiorenni spetta soltanto se sono ancora studenti (fino a 26 anni se universitari) o se sono assolutamente e permanentemente inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Ai genitori spetta solo se hanno più di 65 anni alla data del decesso del lavoratore, se erano a carico dello stesso, e se non percepiscono nessun altra pensione (diretta o indiretta).
Ai fratelli e sorelle spetta se erano a carico del defunto, inabili, non coniugati e non titolari di alcun tipo di pensione (diretta o indiretta).
Per l'integrazione a carico del Fondo consultare gli art. 15 - 16 - 17 dello Statuto.
Quali sono le regole per le pensioni ai superstiti - di reversibilità ?
La pensione ai superstiti spetta sempre al coniuge (anche se è separato legalmente in modo consensuale) mentre al coniuge legalmente separato con addebito o divorziato spetta solo a particolari condizioni. Ai figli spetta sempre se sono minorenni: se maggiorenni spetta soltanto se sono ancora studenti (fino a 26 anni se universitari) o se sono assolutamente e permanentemente inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Ai genitori spetta solo se hanno più di 65 anni alla data del decesso del lavoratore, se erano a carico dello stesso, e se non percepiscono nessun altra pensione (diretta o indiretta).
Ai fratelli e sorelle spetta se erano a carico del defunto, inabili, non coniugati e non titolari di alcun tipo di pensione (diretta o indiretta).
Se il lavoratore deceduto era già titolare di una pensione, il diritto alla reversibilità esiste sempre; se invece è morto mentre ancora lavorava, il diritto alla pensione indiretta matura soltanto se aveva 15 anni di contributi in tutta la sua vita lavorativa, oppure anche solo 5 anni di contributi in tutto, di cui però almeno 3 nell’ultimo quinquennio.
Per l'integrazione a carico del Fondo consultare gli art. 15 - 16 - 17 dello Statuto.
Cosa fare per beneficiare del rimborso della trattenuta ai sensi L. 335/95 operata dall'INPS sulle pensioni di reversibilità?
Per le nuove pensioni occorre allegare alla domanda lo specifico modulo di richiesta, disponibile tra gli allegati alla domanda di pensione integrativa.
Per chi ne è già beneficiario, occorre inviare ogni anno (di regola entro il 31 maggio) il modulo OBIS M dell'anno in corso redatto da INPS; solo in caso di ricalcoli occorre inviare il modulo TE 08.
FAQ IMMOBILI
Dove posso trovare informazioni sulle vendite di immobili del Fondo?
Sulla Homepage del sito del Fondo (https://www.fondoprevcrfirenze.it/) c’è la “vetrina immobiliare”: è possibile selezionare le unità di proprio interesse ed entrando nella scheda di una singola unità è possibile inviare un’e-mail (dal box ”CHIEDI INFORMAZIONI”) per essere contattati nel giro di qualche giorno dal personale che si occupa delle vendite e delle visite.Dove posso trovare informazioni sulle modalità di vendita ?Sulla Homepage del sito del Fondo (https://www.fondoprevcrfirenze.it/) c’è la “vetrina immobiliare”: sulla parte destra c’è il link “MODALITA’ VENDITE” dove viene sintetizzato come vengono venduti gli immobili di proprietà del Fondo.Come posso richiedere la visita di un'unità immobiliare messa in vendita dal Fondo?Per visitare l’unità immobiliare di interesse e per avere informazioni di dettaglio è possibile inviare un’e-mail al Fondo; sulla Homepage del sito del Fondo (https://www.fondoprevcrfirenze.it/) c’è la “vetrina immobiliare” dove si può selezionare l’unità di proprio interesse ed entrare sulla scheda di una singola unità: dal box ”CHIEDI INFORMAZIONI” è possibile inviare un’e-mail. E’ anche possibile scrivere un’e-mail alla casella crf.fondoprevidenza@carifirenze.it o chiamare il numero telefonico 055 2612400.Quanto dura il periodo di prelazione (“periodo di esclusiva”) per le cd. “categorie agevolate” per le vendite ? Il periodo di esclusiva per le cd. categorie agevolate” è di 30 giorni dalla data in cui le unità immobiliari sono state collocate sul libero mercato, a meno di deroghe decise dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.Chi appartiene alle cd. “categorie agevolate” per le vendite ?Fanno parte delle cd. “categorie agevolate” per le vendite gli iscritti al Fondo, il personale dipendente del gruppo Intesa Sanpaolo, i dipendenti in quiescenza di Banca CR Firenze e del gruppo Intesa Sanpaolo, i dipendenti ceduti da Banca CR Firenze a società extra gruppo o passati alla Fondazione CR Firenze.In cosa consiste la prelazione (“periodo di esclusiva”) ?Consiste nel diritto di formulare proposte di acquisto degli immobili posti in vendita dal Fondo prima che i terzi possano a loro volta formulare proposte di acquisto e senza dunque dover concorrere con questi ultimi. Ciò consente ai soggetti ricompresi nelle “categorie agevolate” di prenotare l’acquisto delle unità immobiliari (alle condizioni fissate dal Fondo) prima che vengano poste in vendita sul libero mercato.Cosa deve fare un soggetto facente parte delle cd. “categorie agevolate” per formulare una proposta di acquisto ?I soggetti che fanno parte delle cd. “categorie agevolate” devono trasmettere al Fondo, entro il termine di scadenza della prelazione (“periodo di esclusiva”), apposita proposta irrevocabile di stipula di contratto preliminare di compravendita redatta sul modulo che può essere richiesto e che viene predisposto direttamente dal Fondo. Eventuali proposte redatte su moduli diversi non saranno prese in considerazione. Il modulo precompilato della proposta di acquisto può essere fornito dal Fondo all’interessato solo all’interno del Periodo di Esclusiva; la riconsegna al Fondo da parte dell’interessato del modulo firmato (unitamente all’assegno circolare della caparra) potrà avvenire entro le ore 17.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del Periodo di Esclusiva.Cosa deve fare un soggetto esterno per formulare una proposta di acquisto ?Trascorso il Periodo di Esclusiva, chiunque può trasmettere al Fondo una proposta irrevocabile di stipula di contratto preliminare di compravendita redatta sul modulo che può essere richiesto e che viene predisposto direttamente dal Fondo, firmato (unitamente all’assegno circolare della caparra). Eventuali proposte redatte su moduli diversi non saranno prese in considerazione.Cosa prevede il modulo di proposta di acquisto a proposito della modalità di vendita ?Il modulo di proposta di acquisto redatto dal Fondo prevede che le vendite sono effettuate a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano l'unità immobiliare e le parti comuni, con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive.La pubblicizzazione delle unità immobiliari del Fondo non costituisce ad alcun effetto proposta di vendita o di stipula di contratto preliminare di compravendita e pertanto il Fondo si riserva di concludere la cessione alle condizioni che, a proprio insindacabile giudizio, sono ritenute più convenienti, così come di stabilire una diversa modalità di vendita ovvero anche di ritirare dal mercato le unità immobiliari.E’ previsto il versamento di una caparra?Alla proposta di stipula di contratto preliminare di compravendita redatta sul modulo predisposto dal Fondo deve essere allegato un assegno circolare non trasferibile di almeno euro 5.000,00 per ogni appartamento o 1.000,00 euro per ogni pertinenza (che varrà in conto caparra confirmatoria in ipotesi di accettazione della proposta). La caparra confirmatoria, che dovrà essere versata mediante bonifico bancario entro 30 giorni dall’accettazione della proposta, è variabile, in funzione del prezzo complessivo della proposta di acquisto.Entro quanto tempo dalla proposta deve essere effettuato il rogito ?La stipula del contratto definitivo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data della accettazione della proposta da parte del Fondo.Come deve essere consegnata la proposta di acquisto ?
Le proposte (fatta eccezione per quelle veicolate tramite agenzie immobiliari) dovranno giungere a mezzo raccomandata A.R. inviata all’indirizzo: "Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze Via Carlo Magno n. 7 50127 Firenze" o dovranno essere consegnate a mano al personale del Fondo previo appuntamento da fissarsi in orario di ufficio. Sulla busta dovrà essere indicato che trattasi di “Proposta di acquisto per l'immobile sito in” riportando a seguire l’indirizzo esatto dell’unità immobiliare ed il nominativo del mittente.
Cosa succede qualora alla scadenza del Periodo di Esclusiva siano pervenute più proposte relative alla stessa unità immobiliare?
In tal caso l’apertura delle relative buste avverrà alla presenza di un Consigliere di Amministrazione del Fondo e sarà accettata la proposta che – detratte eventuali commissioni eventualmente dovute al mediatore – indichi il corrispettivo più alto. Qualora siano pervenute più proposte che, in relazione alla stessa unità immobiliare, indichino un identico corrispettivo, si procederà – salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta previo parere motivato della Commissione Immobiliare – a mezzo asta. La base d’asta sarà pari al corrispettivo proposto dai maggiori offerenti. All'asta potranno partecipare – salvo diversa indicazione del Consiglio di amministrazione, assunta previo parere della Commissione Immobiliare – tutti coloro che abbiano formulato rituali proposte di acquisto.
Cosa succede quando trascorso il Periodo di Esclusiva vengono offerti gli appartamenti sul libero mercato ?Saranno prese in considerazione dal Fondo solo le proposte prevenute nella stessa giornata (entro le ore 17.00), salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; se più di una, l’apertura delle buste entro avverrà alla presenza di un Consigliere di Amministrazione del Fondo e sarà accettata la proposta che – detratte eventuali commissioni dovute al mediatore.